EMENDAMENTO 1
All'art. 6, comma 1, dopo "da un notaio" è aggiunto "o da un avvocato"; al comma 2, dopo "Il notaio" è aggiunto "o l'avvocato"; all'art. 10, comma 2, dopo "presso il Consiglio nazionale del notariato" è aggiunto "o presso il Consiglio Nazionale Forense, secondo il soggetto che raccoglie la dichiarazione" e, al comma 3, dopo "unicamente dai notai," aggiungere "dagli avvocati,"; al comma 4 dopo "presidente del consiglio del notariato" aggiungere "e del presidente del consiglio nazionale forense".
In questo modo si amplia notevolmente la platea dei soggetti che possono ricevere la DAT: gli avvocati, uomini di legge come i notai, infatti, per numero (oltre 200.000 iscritti) e diffusione in pressoché tutti i comuni d'Italia consentirebbero ai cittadini di poter scegliere tra più soggetti ai quali rivolgersi per rendere la Dat, fermo restando la gratuità della prestazione.
Già oggi gli Avvocati, infatti, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., possono certificare l'autografia della sottoscrizione delle proprie parti, previamente identificate o personalmente conosciute, nelle procure ad essi conferite.
EMENDAMENTO 2
All'art. 6, comma 1, dopo "da un notaio" è aggiunto "dai giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia"; al comma 2, dopo "Il notaio" è aggiunto "o i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia"; all'art. 10, comma 2, dopo "presso il Consiglio nazionale del notariato" è aggiunto "o presso il Ministero dell'Interno, secondo il soggetto che raccoglie la dichiarazione" e, al comma 3, dopo "unicamente dai notai," aggiungere "dai giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia".
In base all'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990 n. 53 - infatti - "sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
Con l'emendamento quindi si amplia il potere di autenticazione delle firme apposte in calce alla Dat a tutti i soggetti sopra specificati.
EMENDAMENTO 3
All'art. 6, comma 1, dopo "da un notaio" è aggiunto "dai consiglieri provinciali e dai consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco."; al comma 2, dopo "Il notaio" è aggiunto "o i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco"; all'art. 10, comma 2, dopo "presso il Consiglio nazionale del notariato" è aggiunto "o presso il Ministero dell'Interno, secondo il soggetto che raccoglie la dichiarazione" e, al comma 3, dopo "unicamente dai notai," aggiungere "dai consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco dagli avvocati,".
La ratio ispiratrice dell'emendamento è la medesima: considerando il numero dei comuni (oltre 8000) e il numero elevato di consiglieri comunali e provinciali (diverse centinaia in tutto il Paese, già titolari del potere di autenticare le firme dei cittadini negli atti di presentazione delle liste e di raccolta firme per i referendum) si avrebbe una maggiore capillarità e una maggiore comodità per i cittadini nel rendere la DAT.
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